Lavoro

Giuseppe Marinello: Lavoratori stagionali, retribuzione anche nel periodo di inattività

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L‘introduzione della nuova disciplina degli ammortizzatori sociali, avvenuta con l’approvazione del decreto legislativo n. 22 del 2015, ed in particolare l’avvicendamento tra NASPI ed ASPI, ha rivelato la fragilità strutturale delle porzioni di comparto turistico legato alla stagionalità, e dei lavori a carattere stagionale in genere.

Abbiamo presentato -dichiara il presidente della commissione ambiente al Senato, Giuseppe Marinello (Ncd/AP)- un disegno di legge per tutelare i lavoratori stagionali prevedendo che a decorrere dal 1o gennaio 2018 sia istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una indennità mensile di disoccupazione, denominata «Assicurazione a retribuzione graduale per l’occupazione stagionale (ARGOS)», con la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai soggetti che svolgono un lavoro di tipo stagionale non agricolo nel periodo di non occupazione;

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L’ARGOS è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali non agricoli residenti in Italia che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione; ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e alle lavoratrici che hanno rassegnato le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità obbligatoria e non può in ogni caso superare l’importo mensile massimo di 1.250 euro.

L’ARGOS è corrisposta mensilmente, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. L’ARGOS è corrisposta per un massimo di 26 settimane.